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Variazioni interpretative in tema di specifica indicazione delle mansioni oggetto della prova per ruoli di natura intellettuale e non meramente esecutiva

Una recente pronuncia del Tribunale di Milano afferma che, nei patti di prova relativi a ruoli intellettuali e non meramente esecutivi, è sufficiente che le mansioni siano chiaramente determinabili dal contratto, potendosi integrare l’interpretazione con job description e comportamento precontrattuale.

Massima

Trib. Milano sez. lav., 15 giugno 2026

In tema di patto di prova, l’obbligo di specifica indicazione delle mansioni, con riferimento a ruoli di natura intellettuale e non meramente esecutiva, non impone una descrizione analitica ed esaustiva delle singole attività oggetto dell’esperimento, essendo sufficiente che le mansioni risultino determinabili sulla base della formulazione contrattuale. Ai fini della verifica della determinabilità delle mansioni e dell’interpretazione del patto di prova, il giudice può fare ricorso agli elementi desumibili dalla comune intenzione delle parti, anche attraverso l’esame del loro comportamento complessivo nella fase precontrattuale. In tale prospettiva, possono assumere rilievo la job description contenuta nell’annuncio di lavoro pubblicato dal datore di lavoro, anche mediante piattaforme digitali, la candidatura presentata dal lavoratore, lo scambio di corrispondenza intervenuto nel corso delle trattative e le competenze indicate nel curriculum vitae, qualora tali elementi consentano di ritenere che il lavoratore avesse piena e immediata consapevolezza delle mansioni e dell’oggetto dell’esperimento già al momento della sottoscrizione del contratto.

Osservazioni e commento

Il mio contributo per IUS Lavoro analizza la sentenza del Tribunale di Milano di cui alla massima che sembra confermare l’interpretazione più estensiva che una parte della giurisprudenza di merito ha adottato in ordine alla valutazione del requisito genetico del patto di prova, ammettendo il rinvio interpretativo ad atti esterni al contratto di lavoro (e al patto di prova) e al comportamento precontrattuale tenuto dalle parti. La giurisprudenza, di legittimità e di merito, appare caratterizzata da un orientamento non del tutto uniforme. A un indirizzo maggiormente rigoroso si affianca una linea interpretativa più attenta alla concreta determinabilità dell’oggetto della prova.

L’articolo, riservato agli abbonati di IUS Lavoro, è disponibile a questo link.