Eterodirezione algoritmica: potere datoriale e subordinazione nella gestione degli appalti dell’impresa data-driven

In assetti organizzativi nei quali i sistemi informatici determinano in tempo reale sequenze operative, priorità, percorsi e tempi di esecuzione della prestazione, l’autonomia organizzativa dell’appaltatore e la stessa assunzione del rischio d’impresa risultano significativamente ridimensionate, mentre i preposti formalmente incaricati del coordinamento tendono ad assumere un ruolo meramente esecutivo o di semplice intermediazione comunicativa. Emerge così una nuova forma di relazione lavorativa informatizzata, nella quale il mezzo tecnologico si sostituisce, in misura crescente, ai tradizionali meccanismi di direzione e di eterodirezione.
Massime
Corte d’appello di Milano, sez. lav., 4 maggio 2026, n. 117 – Pres. Casella; est. Sommariva (riforma Tribunale di Milano, sentenza n. 2539/2024, est. Lombardi)
L’appalto è illecito quando il sistema informatico appartenente alla committente non costituisce un mero strumento di coordinamento, ma regola in modo vincolante l’attività dei singoli lavoratori, determinando le operazioni da compiere, le priorità, i percorsi e le relative tempistiche, mentre i preposti dell’appaltatore si limitano a trasmettere o attuare le indicazioni così generate. In tale ipotesi, il software rappresenta lo strumento attraverso il quale la committente esercita il proprio potere organizzativo e direttivo, con conseguente imputazione dei rapporti di lavoro in capo alla stessa ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003.
Corte d’appello di milano, sez. lav., 11 maggio 2026, n. 137 – Pres. Ravazzoni; est. Dossi (riforma Tribunale di Milano, sentenza n. 812/2024, Est. Gigli)
È illecito l’appalto di servizi logistici quando la committente, mediante un proprio sistema informatico, determina le attività dei dipendenti dell’appaltatore, i percorsi, le priorità e le tempistiche di esecuzione, monitorandone in tempo reale l’operato, mentre i referenti dell’appaltatore si limitano a trasmettere le direttive ricevute. La non genuinità dell’appalto è ulteriormente confermata quando i principali mezzi produttivi appartengono alla committente e il corrispettivo è parametrato al costo del personale impiegato, maggiorato di un mark-up, senza effettiva assunzione del rischio d’impresa da parte dell’appaltatore. Ne consegue, ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003, la costituzione del rapporto di lavoro in capo al soggetto che ha effettivamente utilizzato e diretto le prestazioni.
Corte d’appello di Milano, sez. lav., 8 giugno 2026, n. 380 – Pres. Picciau; Est. Cuomo (riforma Tribunale di Milano, sentenza n. 2053/2024, Est. Caroleo)
È illecito l’appalto di servizi logistici quando la committente, tramite un proprio sistema gestionale, determina quotidianamente le operazioni da svolgere, le priorità, i percorsi e le tempistiche, controllando in tempo reale l’attività dei dipendenti dell’appaltatore, mentre i preposti di quest’ultimo si limitano a trasmettere le istruzioni ricevute. La non genuinità dell’appalto è confermata dalla disponibilità in capo alla committente del software e dei principali mezzi produttivi, nonché dalla determinazione del corrispettivo in funzione del costo della manodopera, con significativa attenuazione del rischio d’impresa. Ne consegue, ai sensi dell’art. 29, comma 3-bis, d.lgs. n. 276/2003, la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’effettiva utilizzatrice.
Il mio contributo per IUS Lavoro analizza tre recenti pronunce della Corte d’Appello di Milano del 2026, lette in continuità con la giurisprudenza di merito formatasi negli anni precedenti (Tribunali di Padova e Cuneo, nonché Corte d’Appello di Venezia) ove si prendono in considerazione le trasformazioni del potere direttivo e organizzativo nell’era dell’impresa data-driven. L’analisi evidenzia come l’utilizzo di infrastrutture tecnologiche nella disponibilità della committente — quali software gestionali centralizzati, piattaforme informatiche collaborative e di condivisione di dati, lettori ottici, GPS e dispositivi palmari — possa oltrepassare il perimetro del mero coordinamento tecnico, traducendosi nell’esercizio di una vera e propria eterodirezione tecnologicamente mediata.
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