Passa al contenuto principale

Licenziamenti illegittimi nelle piccole imprese: nuovo intervento della Corte Costituzionale

Con la sentenza n. 174, depositata il 22 ottobre 2026, la Corte costituzionale interviene nuovamente sul Jobs Act, questa volta in merito alle conseguenze del licenziamento illegittimo di lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015 presso imprese di minori dimensioni.

La decisione della Consulta

La pronuncia riguarda l’art. 8 della legge n. 604/1966 applicabile al licenziamento illegittimo di lavoratori assunti ante Jobs Act, che prevedeva la possibilità di elevare il limite massimo dell’indennità risarcitoria fino a 10 mensilità per i lavoratori con oltre 10 anni di anzianità e fino a 14 mensilità per quelli con oltre 20 anni, ma soltanto quando il datore di lavoro occupa più di 15 dipendenti (fino a 60) complessivamente considerati (e non nella singola unità produttiva).

La Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima la disposizione, limitatamente alle parole “se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di quindici prestatori di lavoro” nella parte, quindi, in cui riservava le maggiorazioni in questione ai soli lavoratori con elevata anzianità che fossero dipendenti di imprese con più di 15 lavoratori (ma fino a 60) complessivamente considerati.

Per effetto della pronuncia della Corte, fermo restando il limite minimo di 2,5 mensilità, anche i lavoratori dipendenti da imprese che non superano le soglie dimensionali previste dalla legge (15 dipendenti per unità produttiva e 60 complessivamente considerati) possono beneficiare delle maggiorazioni dell’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo, fino a 10 mensilità per i lavoratori con oltre 10 anni di anzianità di servizio e fino a 14 mensilità per quelli con oltre 20 anni, secondo la valutazione discrezionale del giudice.

La Consulta non ha invece accolto il suggerimento del giudice rimettente di fissare direttamente un tetto massimo di 12 mensilità, ritenendo che tale soluzione avrebbe introdotto una disciplina nuova.

Le ragioni della decisione

La pronuncia si inserisce nel quadro delineato dalla sentenza n. 118/2025, che aveva eliminato il limite massimo di 6 mensilità previsto per i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 nelle imprese sotto soglia dimensionale.

Ne è derivato un mutamento del sistema: per gli assunti post Jobs Act, l’indennità può raggiungere 18 mensilità, mentre i lavoratori assunti prima del Jobs Act restavano esposti al limite ordinario di 6 mensilità, pur potendo vantare una maggiore anzianità di servizio.

Secondo la Corte, la differenza dimensionale non giustifica più, in questo specifico ambito, l’esclusione delle maggiorazioni per anzianità. Assume rilievo anche la maggiore difficoltà di ricollocamento dei lavoratori con una più lunga esperienza professionale.

I regimi di tutela a confronto

La disciplina applicabile dipende dalla data di assunzione e dalle dimensioni del datore di lavoro. La tabella riepiloga i principali regimi, con riferimento alle conseguenze economiche del licenziamento illegittimo e ferme le specifiche ipotesi di tutela reintegratoria.

Data di assunzioneDimensioni del datore di lavoroRiferimenti normativiTutela
Prima del 7 marzo 2015Sotto soglia Art. 8, legge n. 604/1966, come modificato dalla sentenza n. 174/2026Da 2,5 a 6 mensilità in via ordinaria; possibile elevazione fino a 10 mensilità con oltre 10 anni di anzianità e fino a 14 con oltre 20 anni
Dal 7 marzo 2015Sotto sogliaArt. 9, d.lgs. n. 23/2015, come modificato dalla sentenza n. 118/2025Da 3 a 18 mensilità nei casi previsti dall’art. 3, comma 1
Prima del 7 marzo 2015Sopra sogliaArt. 18 della legge n. 300/1970Regime differenziato tra tutela reintegratoria e tutela indennitaria, secondo la fattispecie
Dal 7 marzo 2015Sopra sogliaD.lgs. n. 23/2015Da 6 a 36 mensilità nei casi di tutela monetaria previsti dall’art. 3, ferme le specifiche ipotesi di reintegrazione

Latest Articles