
A completamento delle previsioni di cui al DL 19/2024, il Decreto del Ministero del Lavoro 22 giugno 2026, n. 78 (G.U. 8 luglio 2026, n. 156) individua le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ostative al godimento dei benefici normativi e contributivi.
Come condizione generale preliminare si prevede che l’accesso agli incentivi normativi e contributivi sia subordinato al possesso da parte dei datori di lavoro del DURC e dall’assenza di violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese le violazioni sulla tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro elencate nel decreto stesso (cfr. tabella sotto).
Per poter produrre l’effetto sospensivo le violazioni devono essere accertate con provvedimenti definitivi (sentenze passate in giudicato e ordinanze-ingiunzione divenute definitive) e restano esclusi i casi in cui il procedimento penale si sia estinto per prescrizione obbligatoria, o oblazione (c.d. principio di definitività). Inoltre, l’art. 1, c. 1175-bis della Legge 296/2006 (inserito dal DL 19/2024) in base al quale resta fermo il diritto ai benefici in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

fonte tabella: IlSole24Ore
Per la nozione di benefici normativi e di benefici contributivi è possibile fare riferimento alla circolare del Ministero del Lavoro 30 gennaio 2008, n. 5 e alla circolare INPS 16 dicembre 2025, n. 150.


