La clausola di remotizzazione dell’ambito territoriale nel patto di non concorrenza

Tribunale di Milano sez. lav., 2 aprile 2026
Massima
È nullo il patto di non concorrenza che estenda il limite territoriale non soltanto al luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, ma anche ai luoghi in cui la prestazione “possa essere utilizzata” o produca “in tutto o in parte” i propri effetti, poiché una simile clausola di c.d. remotizzazione rende indeterminabile ex ante l’ambito geografico del vincolo e impedisce al lavoratore di conoscere con sufficiente certezza l’estensione del sacrificio professionale assunto. L’indeterminatezza del limite di luogo integra una delle ipotesi tipiche di nullità previste dall’art. 2125 c.c. e determina l’invalidità dell’intero patto, non trovando applicazione la disciplina della nullità parziale di cui all’art. 1419 c.c.
Il mio contributo per IUS Lavoro analizza l’ordinanza del Tribunale di Milano del 2 aprile 2026 in materia di patto di non concorrenza e clausole di c.d. “remotizzazione” dell’ambito territoriale, esaminando il contrasto emerso nella giurisprudenza di merito tra un orientamento restrittivo, che considera invalide le clausole di remotizzazione suscettibili di ampliare indefinitamente il vincolo, e un diverso indirizzo evolutivo che interpreta il concetto di “territorio” quale mercato di riferimento dell’attività concorrenziale.
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