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Trasparenza retributiva: cosa cambia per le piccole e medie imprese dal 7 giugno 2026

L’entrata in vigore del D.Lgs. 96/2026, che recepisce la Direttiva UE 2023/970 sulla trasparenza retributiva, introduce una serie di nuovi obblighi destinati a incidere sulle politiche di gestione del personale delle imprese italiane. Tuttavia, il legislatore ha previsto un regime differenziato in funzione delle dimensioni aziendali, alleggerendo alcuni adempimenti per le realtà di minori dimensioni.

Quali obblighi non si applicano alle imprese fino a 49 dipendenti

Le aziende che occupano fino a 49 lavoratori sono escluse dagli obblighi relativi alla trasparenza dei criteri di progressione retributiva e di carriera. Inoltre, non sono tenute alla redazione dei report periodici sulla trasparenza retributiva aziendale, obbligo che scatterà soltanto per le imprese con almeno 100 dipendenti.

Annunci di lavoro: la retribuzione dovrà essere indicata

A partire dal 7 giugno 2026, anche le micro e piccole imprese dovranno garantire una maggiore trasparenza nelle procedure di assunzione. In particolare, gli annunci di lavoro dovranno indicare la retribuzione prevista per la posizione oppure la relativa fascia retributiva.

Parallelamente, il datore di lavoro non potrà più richiedere ai candidati informazioni sulla retribuzione percepita presso precedenti datori di lavoro. L’obiettivo è evitare che eventuali disparità retributive pregresse continuino a produrre effetti nel corso della carriera professionale.

Le procedure di selezione dovranno inoltre essere strutturate sulla base di criteri neutrali rispetto al genere, sia nella formulazione degli annunci sia nella valutazione dei candidati.

Il nuovo diritto individuale all’informazione retributiva

La novità destinata ad avere il maggiore impatto pratico per le PMI è però contenuta nell’articolo 7 del decreto.

La norma riconosce a tutti i lavoratori, senza alcuna distinzione legata alla dimensione aziendale, il diritto di richiedere informazioni sui livelli retributivi medi applicati all’interno dell’organizzazione.

Il lavoratore potrà chiedere e ottenere per iscritto, entro due mesi dalla richiesta, informazioni relative alle retribuzioni medie, distinte per sesso, dei dipendenti che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore.

La richiesta potrà essere presentata direttamente dal lavoratore oppure tramite rappresentanti dei lavoratori o organismi di parità muniti di specifica delega.

Il diritto potrà essere esercitato una sola volta all’anno.

Il problema per le piccole aziende: come garantire l’anonimato?

Se nelle grandi organizzazioni la comunicazione di dati retributivi aggregati può essere affrontata in modo organico ed organizzato, nelle imprese di dimensioni ridotte il tema pone maggiori difficoltà non solo operative.

Si pensi a un’azienda che occupa soltanto due lavoratori, un uomo e una donna, inquadrati nella stessa posizione. In tale situazione, comunicare il livello retributivo medio degli uomini e quello delle donne equivale inevitabilmente a rendere conoscibile la retribuzione individuale di ciascun dipendente. Lo stesso problema si presenta quando la categoria comparabile è composta da tre, quattro o cinque lavoratori. In questi casi la trasparenza rischia di entrare in conflitto con le esigenze di tutela della riservatezza.

Al riguardo, l’art. 11 del Decreto prevede che quando la comunicazione delle informazioni richieste potrebbe comportare la divulgazione, anche indiretta, della retribuzione di un lavoratore identificabile, l’accesso ai dati è riservato esclusivamente ai rappresentanti dei lavoratori, all’Ispettorato Nazionale del Lavoro e agli organismi di parità. Se, tale soluzione, appare teoricamente equilibrata, ostacoli, sul piano pratico, sono rappresentati dal fatto che nelle micro e piccole imprese raramente sono presenti rappresentanze sindacali aziendali e che il coinvolgimento dell’Ispettorato del lavoro o degli organismi di parità potrebbe risultare eccessivamente complesso e oneroso rispetto alla realtà specifica.

Dobbiamo quindi attendere l’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’art. 7, c. 8 del Decreto per conoscere le modalità riservate alle imprese con meno di 50 dipendenti per la comunicazione le informazioni retributive che evitino l’identificazione diretta o indiretta dei lavoratori interessati.

Fino all’emanazione di tale provvedimento e piccole e medie imprese dovrebbero iniziare a verificare:

  • le modalità di pubblicazione degli annunci di lavoro e l’indicazione delle fasce retributive;
  • i processi di selezione del personale, eliminando qualsiasi richiesta relativa alle retribuzioni pregresse dei candidati;
  • la classificazione delle posizioni aziendali e l’individuazione delle categorie di lavoratori che svolgono attività uguali o di pari valore;
  • le procedure interne per la gestione delle richieste di informazioni retributive;
  • i possibili profili di compatibilità con la normativa sulla protezione dei dati personali.