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Somministrazione: riflessioni sulla Circ. 6/2025 del Ministero del Lavoro

Anche il Ministero del Lavoro (come già l’Ispettorato Nazionale del Lavoro cfr. il precedente approfondimento) ha fornito le proprie indicazioni sulle novità normative introdotte dalla legge 203/2024 con la propria circolare 6/2025 del 27 marzo 2025. Per quanto le circolari ministeriali non abbiano valore interpretativo vincolante sul piano delle fonti di diritto, ma costituiscono, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478), le indicazioni contenute nella predetta circolare forniscono utili argomenti da tenere in considerazione quanto alle nuove disposizioni circa la somministrazione di lavoro.

La Circolare innanzitutto conferma la possibilità, per le agenzie per il lavoro, di assumere e somministrare a termine senza obbligo di causale, anche oltre i 12 mesi, lavoratori in condizioni di svantaggio.

Non si ritiene di condividere, invece, alla luce della successione delle norme sul tema, l’affermazione ministeriale secondo cui, a seguito dell’abrogazione della disciplina transitoria (che permetteva il superamento del termine di 24 mesi di missione a termine qualora il lavoratore fosse assunto a tempo indeterminato dall’agenzia per il lavoro), l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 81/2015 disporrebbe ora, in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Contraddizioni tra circolari a parte (cfr. Circ. 17/2018 con cui il Ministero, a commento della formulazione originaria della norma, precisava che “nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore“), l’abrogazione della norma transitoria fa sì che si torni alla formulazione normativa precedente. Le previsioni relative alla somministrazione di lavoro (artt. 30-40 D.Lgs. 81/2015) non contengono disposizioni che sanzionino il superamento del termine di 24 mesi di durata della missione con la la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore (l’art. 38 del D.Lgs. 81/2015 prevede ipotesi tassative cui consegue la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato e non vi è il superamento del termine dei 24 mesi).

Tuttavia, non si può non considerare che si sta consolidando un orientamento giurisprudenziale (criticato peraltro anche da una parte sindacale) che vede con sfavore prolungati e/o reiterati periodi di missione a termine di lavoratori a prescindere dalla loro stabilizzazione presso l’agenzia per il lavoro, disponendo la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore. Si tratta però di un orientamento che è suscettibile di revisione anche alla luce delle considerazione della direttiva 2008/104/Ce che contempla l’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore quale possibile deroga alla normativa generale (considerando 15 e articolo 5).

La circolare continua introducendo – in via interpretativa – un regime intertemporale secondo cui sarebbero esclusi dal computo dei 24 mesi i periodi di somministrazione antecedenti al 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della legge 203/2024. Le missioni in corso sulla base di contratti di somministrazione stipulati prima del 12 gennaio 2025 potranno, invece, proseguire fino alla naturale scadenza, ma non oltre il 30 giugno 2025, data finale dell’ultima proroga della norma abrogata. Si tratta di una lettura logica, ma non direttamente ricavabile dall’esame del testo della norma che, pertanto, potrebbe essere suscettibile di diversa interpretazione giurisprudenziale.