Requisiti e ammissibilità di un secondo licenziamento per fatti successivi

Nota e commento a Cass. Civ. sez. lav., 20 gennaio 2025, n. 1376 che conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il datore di lavoro può legittimamente intimare un secondo licenziamento al medesimo lavoratore, purché questo sia fondato su una causa o motivo diverso e autonomo rispetto al primo.
Massima: Qualora il datore di lavoro abbia intimato il licenziamento al lavoratore, è ammissibile una successiva comunicazione di recesso dal medesimo rapporto di lavoro da parte del datore medesimo, purché il nuovo licenziamento si fondi su un motivo diverso sopravvenuto o, comunque, non conosciuto in precedenza dal datore, e la sua efficacia resti condizionata all’eventuale declaratoria di illegittimità del
primo.
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