
Con la legge di conversione del Decreto Economia (D.L. 95/2025), è stato nuovamente prorogato di un anno – dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 – il termine entro il quale datore di lavoro e lavoratore subordinato a tempo determinato, in assenza di previsioni contrattuali collettive, possono concordare le causali che legittimano l’apposizione del termine oltre i 12 mesi di durata.
L’art. 19 del D.Lgs. 81/2015, prevede che il contratto di lavoro a termine, anche tramite somministrazione, possa essere stipulato senza necessità di causale per una durata massima di 12 mesi. Se il rapporto supera la soglia dei 12 mesi, per scadenza originaria o a seguito di proroghe o rinnovi, il contratto può proseguire – fino a un massimo di 24 mesi – solo se ricorre una delle causali prevista da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (in base all’art. 51 del D.Lgs. 81/2015).
Con il D.L. 48/2003 (Decreto Lavoro) è stata introdotta una disciplina transitoria in attesa dell’aggiornamento della contrattazione collettiva sull’argomento: fino al 30 aprile 2024, in assenza di previsioni collettive, le parti individuali potevano indicare direttamente nel contratto le «esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva» che giustificavano il superamento del limite di 12 mesi. La disciplina transitoria è stata poi prorogata dapprima al 31 dicembre 2024 (con la legge di conversione del D.L. 132/2023), poi al 31 dicembre 2025 (con il D.L. 19/2024, convertito nella legge 56/2024) e ora, con l’intervento del D.L. 95/2025, al 31 dicembre 2026.
In attesa di stabilità normativa sull’argomento, è utile ricordare che, in caso di superamento del limite di 12 mesi, l’indicazione delle causali deve essere specifica. In particolare:
- in caso di causali identificate dai accordi collettivi, questi devono individuare con precisione i “casi” che giustificano l’apposizione del termine oltre i 12 mesi e il contratto individuale deve contenere un chiaro e specifico riferimento al caso previsto;
- in assenza di previsioni collettive, datore di lavoro e lavoratore assunto a termine devono individuare per esteso nel contratto le “esigenze” di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’estensione del rapporto.