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Collegato lavoro: analisi delle novità introdotte sul periodo di prova nei contratti a termine

L’articolo approfondisce la normativa sul periodo di prova, regolata dall’art. 7 del D.Lgs. 104/2022, in attuazione della Direttiva UE 2019/1152, come modificata dal Collegato Lavoro 2024 (L. 203/2024). Questa disciplina ne stabilisce la durata massima di 6 mesi, con proporzionalità per i contratti a termine, e garantisce il prolungamento in caso di eventi come malattia o congedi. Specifiche disposizioni valgono per la Pubblica Amministrazione, secondo il d.P.R. 487/1994.

Il Collegato Lavoro 2024 (L. 203/2024) introduce regole dettagliate per i contratti a tempo determinato, prevedendo 1 giorno di prova ogni 15 giorni di contratto, con limiti tra 2 e 30 giorni in base alla durata. Si richiama il principio di proporzionalità della Direttiva UE, mirato a favorire sicurezza e stabilità lavorativa.

L’analisi dell’autore evidenzia criticità normative, come incoerenze tra calcolo proporzionale e limiti massimi, ambiguità per contratti superiori a 12 mesi e dubbi sull’applicazione della contrattazione collettiva. Anche il concetto di “disposizioni più favorevoli” per i lavoratori risulta incerto.

L’articolo sottolinea l’importanza della verifica effettiva durante la prova e delle conseguenze di una sua durata inadeguata che può invalidare il recesso datoriale.

L’articolo è disponibile, per gli abbonati, sul portale IUS Lavoro ed è raggiungibile a questo link.