
Dal 9 agosto 2025 è entrata in vigore la Legge n. 106/2025, che rafforza le tutele per i lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche nel settore privato e pubblico. Le nuove disposizioni intervengono su:
- Congedo straordinario fino a 24 mesi;
- Sospensione dell’attività per lavoratori autonomi;
- Accesso prioritario allo smart working;
- Permessi retribuiti aggiuntivi per visite ed esami medici.
Congedo straordinario di 24 mesi per gravi patologie
Il congedo straordinario è riconosciuto ai lavoratori con invalidità pari o superiore al 74%, certificata dal medico curante o da uno specialista in struttura pubblica o privata accreditata. Il congedo può essere fruito in modo continuativo o frazionato.
Caratteristiche principali:
- Durata massima: 24 mesi (continuativi o frazionati);
- Incompatibile con qualsiasi altra attività lavorativa;
- Durante il congedo non maturano retribuzione, anzianità di servizio né contributi (riscattabili con contribuzione volontaria);
- Fruibile solo dopo l’esaurimento di tutti gli altri istituti di assenza previsti da legge o CCNL.
La misura opera come una tutela di ultima istanza per chi ha esaurito il periodo di comporto o altri congedi disponibili.
Sospensione attività per lavoratori autonomi
Per i lavoratori autonomi affetti dalle stesse patologie, la legge consente la sospensione dell’attività continuativa fino a 300 giorni per anno solare (rispetto ai 150 previsti per altre malattie). Durante la sospensione non è dovuto alcun compenso. Resta fermo il potere del committente di recedere per venir meno dell’interesse alla prestazione ai sensi dell’art. 14, comma 1, della Legge 81/2017.
Smart working prioritario dopo il congedo
Terminato il congedo straordinario, il lavoratore può richiedere accesso prioritario al lavoro agile, purché la mansione sia compatibile con tale modalità. Si tratta di un’estensione delle tutele già previste per categorie protette quali disabili gravi e caregiver.
10 ore di permessi retribuiti aggiuntivi
Dal 1° gennaio 2026, i lavoratori aventi diritto al congedo straordinario – e, per i malati oncologici, anche in fase attiva o in follow-up precoce – avranno diritto a 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami e terapie.
Caratteristiche:
- Indennità pari al trattamento per malattia, con copertura previdenziale figurativa;
- Nel settore privato l’indennità è anticipata dal datore di lavoro e recuperata tramite conguaglio contributivo;
- Le ore aggiuntive spettano anche ai genitori di figli affetti dalle stesse patologie e si aggiungono ad altre tutele vigenti (ad esempio Legge 104/1992).