Il 3 ottobre 2025 è stata pubblicata la Legge 26 settembre 2025, n. 144 contenente la delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva. La legge entrerà in vigore il 18 ottobre 2025. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.
L’obiettivo della norma è quello di stabilire i criteri al fine di garantire l’attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l’applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai CCNL maggiormente applicati.
Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva
Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dal 18 ottobre 2025, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva (ed entro 1 anno dalla predetta data ulteriori decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative), per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
- assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
- contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- stimolare il rinnovo dei CCNL nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell’interesse dei lavoratori;
- contrastare i fenomeni di dumping contrattuale.
La Legge fornisce al Governo i seguenti principi e criteri direttivi:
- definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i CCNL maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei CCNL maggiormente applicati costituisca, ai sensi dell’articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;
- stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l’obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell’esecuzione dell’appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai CCNL maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l’oggetto dell’appalto, come sopra individuati. Rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti, al fine di rendere effettivi gli obblighi di cui alla presente lettera;
- estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei CCNL sopra individuati ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il CCNL della categoria di lavoratori più affine;
- prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall’incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale;
- prevedere strumenti di misurazione basati sull’indicazione obbligatoria del codice del CCNL applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni e comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro;
- introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei CCNL entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, anche attraverso l’eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi;
- per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l’intervento diretto del Ministero del lavoro, con l’adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai CCNL maggiormente applicati nei settori affini;
- quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all’evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell’effettiva natura mutualistica;
- disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell’impresa, fondati sulla valorizzazione dell’interesse comune dei lavoratori e dell’imprenditore alla prosperità dell’impresa stessa.
Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva
Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dal 18 ottobre 2025, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva (ed entro 1 anno dalla predetta data ulteriori decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative).
Lo scopo di questa delega è quello di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il dumping contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l’evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori.
Anche in questo caso, Lla Legge fornisce al Governo i seguenti principi e criteri direttivi:
- razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l’acquisizione dei dati;
- perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli;
- introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l’andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa;
- prevedere che le forme di rendicontazione di cui al precedente punto si avvalgano delle risultanze dell’attività ispettiva dell’Ispettorato nazionale del lavoro e dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.
Osservazioni sul criterio di riferimento
Le deleghe poste dalla Legge 144/2025, nel solco della normativa europea (Direttiva (UE) 2022/2041 del 19 ottobre 2022 sul salario minimo), vincolano il Governo a stabilire i criteri che individuino, riconoscano e tutelino l’applicazione dei trattamenti retributivi minimi e sufficienti (nella dichiarata applicazione dell’art. 36 Cost.) indicando, quale fonte di riferimento, i CCNL maggiormente applicati per effetto del lavoro ricognitivo cui il Governo è anche delegato (art. 1 L. n. 144/2025). Tale indicazione coinvolge necessariamente (anche considerati i contenuti e obiettivi delle deleghe) circostanze e situazioni tipiche, menzionate nella stessa Legge, che, però, presentano diversi criteri definitori e di riferimento che potrebbero dare luogo a confusione interpretativa e applicativa. Ad esempio,
- Il D.Lgs. 81/2015 (Jobs Act che contiene la disciplina organica dei contratti di lavoro) definisce il contratto collettivo di lavoro di riferimento per le finalità di cui alla norma stessa (art. 51) i contratti collettivi, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
- L’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 in materia di appalto, nello stabilire il parametro retributivo minimo di riferimento per il personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto (art. 1-bis), indica il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto.
- L’art. 11 D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti Pubblici) prevede che al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
- L’art. 8 D.L. 138/2011 nell’individuare la contrattazione collettiva di prossimità abilitata a derogare (anche in peius) alle previsioni della contrattazione nazionale su determinate materie, indica i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Non bisogna, infine, dimenticare l’orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27711; Cass., 2 ottobre 2023, n. 27713; Cass., 2 ottobre 2023, n. 27769; Cass., 10 ottobre 2023, n. 28320; Cass., 10 ottobre 2023, n. 28321; Cass., 10 ottobre 2023, n. 28323), secondo cui l’individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente del lavoratore subordinato resta del giudice del merito e che quest’ultimo, nel verificare se la retribuzione riconosciuta in un caso concreto risponda ai criteri costituzionali di cui all’art. 36 Cost, può disapplicare il contratto collettivo (di qualsiasi livello) e può:
- discostarsi dai parametri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria qualora non ritenuti congrui, anche se il rinvio a detta contrattazione collettiva sia contemplato in una legge ;
- servirsi a fini parametrici del trattamento retributivo stabilito in altri contratti collettivi di settori affini o per mansioni analoghe; e
- fare altresì riferimento, all’occorrenza, ad indicatori economici e statistici, anche secondo quanto suggerito dalla Direttiva UE 2022/2041 del 19 ottobre 2022.