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Il requisito dell’indicazione specifica delle mansioni oggetto della prova

La Corte di Appello di Brescia sez. Lavoro n. 244/2026 affronta il ricorrente tema dei requisiti del patto di prova in caso di recesso datoriale per mancato superamento della prova stessa con lavoratore assunto per mansione manageriale e offre una soluzione creativa apparentemente distonica rispetto all’orientamento giurisprudenziale sull’argomento.

Massima

In tema di lavoro subordinato, affinché il patto di prova sia validamente apposto, il requisito formale della specifica indicazione delle mansioni non esige, specie ove si tratti di lavoro intellettuale e direttivo, un’analitica e frammentata elencazione delle singole incombenze, reputandosi sufficiente che le stesse siano chiaramente determinabili in base all’espressione adoperata nel testo contrattuale. Soddisfa pienamente tale requisito di determinatezza l’utilizzo nel contratto individuale di locuzioni in lingua inglese di uso comune (quale, nella specie, “Marketing and Communication Manager”), in quanto portatrici di un significato oggettivamente intellegibile, qualora esse siano per di più corroborate dalla precisa indicazione del riporto gerarchico aziendale. Ai fini dell’accertamento in concreto della piena consapevolezza del prestatore circa l’oggetto dell’esperimento lavorativo, assume altresì decisiva valenza ermeneutica l’esame del suo curriculum vitae e del pregresso bagaglio professionale, non ostandovi la circostanza che ruoli analoghi siano stati in precedenza ricoperti in settori merceologici del tutto differenti.

Sotto il profilo dell’esecuzione del contratto, non è configurabile alcun vizio funzionale del patto di prova idoneo a precludere il legittimo esercizio del recesso datoriale qualora il lavoratore, assunto per ricoprire un ruolo apicale o manageriale, venga chiamato a svolgere anche compiti di natura meramente esecutiva o materiale (quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di preventivi commerciali o l’organizzazione logistica di trasferte). Tali incombenze non inficiano la correttezza dell’esperimento lavorativo laddove si configurino come prestazioni meramente accessorie e assumano un rilievo del tutto marginale, sia sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo, rispetto al coacervo delle attribuzioni direttive e decisionali costituenti l’oggetto principale della prova.

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