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IA – nuovi obblighi per datori di lavoro e professionisti

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale. La legge è entrata in vigore dal 10 ottobre 2025 ed è destinata ad incidere anche nell’organizzazione del lavoro.

Partendo dalle definizioni, la norma, richiamando la disciplina europea (Regolamento (UE) 2024/1689), prevede che ai fini della legge, si intendono per

  • sistema di intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
  • dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
  • modelli di intelligenza artificiale: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l’autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un’ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato.

Gli articoli 11, 12 e 13 riguardano l’uso dell’intelligenza artificiale nel rapporto di lavoro e nelle professioni intellettuali.

L’articolo 11 tratta dell’impiego dell’IA nel contesto lavorativo. In tale ambito, la delega al Governo dovrà disciplinare i requisiti e criteri in base ai quali garantire che l’uso dell’IA in ambito lavorativo (i.e. nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro):

  • debba perseguire finalità atte a migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, aumentare la produttività e la qualità delle prestazioni;
  • debba essere sicuro, affidabile, trasparente e non possa svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali;
  • debba garantire l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell’Unione europea

A tal proposito il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore o il collaboratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del D.Lgs. 152/1997. Tale norma, modificata dal Decreto Trasparenza (D.Lgs. 104/2022) prevede, tra l’altro, obblighi informativi per il datore di lavoro in relazione all’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio, integralmente automatizzati, che siano in grado di fornire indicazioni in materia di: assunzione, conferimento dell’incarico, gestione e cessazione del rapporto di lavoro, assegnazione di compiti o mansioni, sorveglianza, valutazione, adempimento degli obblighi contrattuali da parte dei lavoratori. Secondo la previsione normativa in questione, tale informazione deve essere fornita “in modo trasparente, in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico”.

Quindi, in tutti i casi in cui l’Ai incida su assunzione, gestione o cessazione del rapporto, sull’assegnazione dei compiti o sulla valutazione delle prestazioni, l’azienda ha l’obbligo fornire ai lavoratori un’informativa scritta, preventiva e completa, che descriva

  • gli aspetti del rapporto di lavoro su cui interviene l’algoritmo,
  • la logica e le finalità del trattamento,
  • le categorie di dati e le metriche di produttività utilizzate,
  • le misure di controllo umano e i soggetti responsabili della qualità dei sistemi,
  • il livello di accuratezza e i potenziali rischi discriminatori.

Ogni modifica significativa deve essere comunicata almeno 24 ore prima, e le informazioni devono essere trasmesse anche alle organizzazioni sindacali (rappresentanze sindacali aziendali o territoriali) e qualora il lavoratore chieda chiarimenti aggiuntivi, gli stessi devono essere forniti per iscritto nel termine di 30 giorni.

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori in materia di controllo a distanza dell’attività lavorativa.

In caso di violazione degli obblighi informativi, l’art. 19 del Dlgs 152/1997 prevede, le seguenti sanzioni:

  • da € 250 a € 1.500 per ciascun lavoratore, aumentata da € 100 a € 750 per ogni mese di mancata o incompleta informazione sugli algoritmi, e
  • da € 400 a € 1.500 per l’omissione verso le rappresentanze sindacali.

Competente per l’applicazione delle sanzioni è l’Ispettorato nazionale del lavoro (Legge 689/1981). Laddove l’omessa informazioni possa incidere sugli adempimenti di data privacy, si applica il relativo impianto sanzionatorio.

L’articolo 12 istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, che avrà i seguenti compiti:

  • definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo;
  • monitorare l’impatto dell’IA sul mercato del lavoro;
  • identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale;
  • promuovere la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.

L’articolo 13 riguarda le professioni intellettuali e prescrive che l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sia limitato al solo esercizio delle attività strumentali di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera, onerando il professionista di informare il cliente in merito con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.