Deroghe alla normativa sui licenziamenti collettivi in caso di cessazione d’appalto in continuità

In caso di licenziamento di lavoratori per motivo oggettivo intimato per cessazione della commessa in appalto con subentro di appaltatore terzo, la deroga all’applicabilità dell’art. 24 legge n. 223/1991 prevista dall’art. 7, comma 4-bis, d.l. 248/2007, necessita dell’accertamento delle condizioni ivi previste e cioè dell’offerta di assunzione dei lavoratori interessati da parte dell’azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o dell’offerta della loro assunzione a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative (Cass., sez. lav., 11 aprile 2023, n. 9650).
La sentenza offre l’occasione per ripercorrere l’ambito di applicazione delle deroghe alla disciplina (sostanziale e procedimentale) in caso di licenziamento plurimo o collettivo e di configurabilità di trasferimento d’azienda conseguente alla cessazione della commessa in ipotesi di appalto con subentro di appaltatore terzo. Si tratta di ipotesi specifiche, frutto di adattamento della normativa nazionale a quella europea, la cui errata individuazione e interpretazione circa i presupposti di fatto e i requisiti normativi può portare a importanti conseguenze in termini di validità e legittimità dei recessi e di continuità dei rapporti di lavoro.
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