Ripartizione delle responsabilità e degli obblighi circa le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori distaccati
La Cassazione con l’ordinanza n. 1633/2023 conferma, in tema di infortuni sul lavoro in distacco, l’esclusiva responsabilità del distaccatario per macchinari insicuri e mancata vigilanza. Al distaccante restano formazione e informazione.
In caso di distacco di personale, al datore di lavoro distaccante compete l’obbligo di formare e informare il lavoratore sui rischi tipici delle mansioni e assicurarsi, prima del distacco, che le condizioni di sicurezza siano garantite, mentre al datore di lavoro distaccatario competono tutti gli obblighi di prevenzione e protezione nella fase esecutiva del lavoro, essendo costui il soggetto che, utilizzando la prestazione, espone a rischio il lavoratore.
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