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Il nuovo accordo per il rinnovo del CCNL Gomma Plastica

È stata sottoscritta il 10 dicembre 2025 l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Gomma-Plastica (industria). La nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2026 e scade il 31 dicembre 2028. Riporto di seguito una sintesi egli argomenti di maggiore rilevanza in relazione alla parte normativa.

Previdenza complementare

L’Accordo modifica la percentuale del contributo a carico azienda, incrementandola progressivamente, mentre conferma invariato l’obbligo contributivo del lavoratore.


Disciplina generale dell’apprendistato

art. 2 CCNL 26.1.2023
L’Accordo di rinnovo interviene in modo organico sulla previsione contrattuale.

In primo luogo, viene puntualmente ridefinito il periodo di prova, che è stabilito in:

  • 4 settimane per apprendisti assunti a livelli pari o inferiori al livello G;
  • 8 settimane per apprendisti assunti a livelli superiori al G;
  • fino a 6 mesi di servizio effettivo per l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
    Il periodo di prova è espressamente computato sia ai fini della durata dell’apprendistato sia dell’anzianità di servizio, superando precedenti incertezze interpretative del testo previgente.

Quanto alla durata dell’apprendistato, essa resta ancorata ai limiti minimi e massimi previsti dalla normativa di legge e dalla contrattazione collettiva, ma viene valorizzata la possibilità di modulazione a livello aziendale, purché nel rispetto dei limiti legali e contrattuali, tenendo conto delle metodologie formative, delle caratteristiche dell’impresa e delle competenze individuali dell’apprendista.

Sul piano dell’inquadramento, viene ribadito il principio per cui l’apprendista non può essere inquadrato a più di due livelli inferiori rispetto a quello finale. È inoltre precisato che, per le qualifiche che conducono ai livelli H e G, l’apprendista transita comunque al livello H dopo 12 mesi di permanenza nel livello I, rafforzando il percorso di progressione professionale.

Il trattamento economico è allineato a quello dei lavoratori ordinari del livello di inquadramento, mentre per le tipologie di apprendistato diverse dal professionalizzante continuano ad applicarsi le disposizioni dell’Accordo interconfederale del 18 maggio 2016.

Viene infine dettagliata la disciplina di ferie, malattia e infortunio, con riconoscimento del diritto alla conservazione del posto per 6 mesi (8 in caso di disabilità) e con obbligo datoriale di integrazione dell’indennità INPS fino al 75% della retribuzione nei primi due mesi di assenza. È prevista la possibilità di proroga del periodo di apprendistato in caso di sospensioni superiori a 30 giorni per cause involontarie. Al termine del periodo formativo, in mancanza di recesso, il rapporto prosegue automaticamente come lavoro subordinato a tempo indeterminato, con computo integrale dell’apprendistato nell’anzianità di servizio.


Apprendistato professionalizzante: durata e contingentamento

art. 2 CCNL 26.1.2023
Con specifico riferimento all’apprendistato professionalizzante, la durata massima ordinaria è confermata in tre anni, ma viene prevista una riduzione automatica in presenza di determinati titoli di studio, purché coerenti con la qualifica da conseguire. In particolare:

  • riduzione di 6 mesi per i lavoratori in possesso di diploma di livello EQF 4;
  • riduzione di 6 mesi per i diplomi ITS;
  • riduzione di 12 mesi per lauree triennali o magistrali, con ulteriori specificazioni per titoli di livello più elevato.
    I periodi di apprendistato già svolti presso altri datori di lavoro, se documentati, sono valorizzati ai fini della riduzione della durata, entro il limite massimo di 6 mesi. È chiarito che le riduzioni non sono cumulabili, dovendosi applicare quella più favorevole.

Di particolare rilievo è l’introduzione di un vincolo quantitativo all’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante: l’azienda non può procedere a nuove assunzioni in apprendistato se, nei 24 mesi precedenti, non ha trasformato a tempo indeterminato almeno il 30% degli apprendistati giunti a scadenza. Dal computo sono esclusi i casi di dimissioni, recessi in prova, licenziamenti per giusta causa e un numero limitato di contratti non trasformati.


Contratto a tempo determinato e somministrazione

art. 2 CCNL 26.1.2023
L’Accordo ribadisce il rinvio alla disciplina legale e l’obbligo di formazione in materia di salute e sicurezza.


Periodo di prova

art. 3 CCNL 26.1.2023
La previsione viene adeguata al D.Lgs. 104/2022: durata proporzionale, limiti minimi e massimi predeterminati ed esclusione del nuovo periodo di prova in caso di rinnovo per le stesse mansioni.


Classificazione del personale

art. 4 CCNL 26.1.2023
L’Accordo introduce nuove posizioni professionali, con efficacia differita (dal 1° gennaio 2027, o dal 1° giugno 2028 per le aziende fino a 30 addetti). È prevista una revisione degli inquadramenti, inclusa la progressiva eliminazione del livello I nelle aree di produzione e funzioni trasversali entro il 1° dicembre 2028, con conseguente riclassificazione al livello H


Orario di lavoro

art. 8 CCNL 26.1.2023
Viene ridefinito il normale orario annuo dei lavoratori turnisti impiegati in cicli continui (17 o più turni settimanali), con una riduzione progressiva delle giornate lavorative annue nel triennio 2026-2028, differenziata in base all’intensità della turnazione


Lavoro a tempo parziale

art. 10 CCNL 26.1.2023
Sono disciplinate le maggiorazioni retributive per le variazioni di orario e per l’utilizzo delle clausole elastiche, fissando limiti quantitativi e percentuali. Il testo introduce specifiche tutele per lavoratori affetti da patologie gravi o con disabilità, che non vengono computati nei limiti massimi di trasformazione dei contratti part-time


Contrattazione di secondo livello

art. 24 CCNL 26.1.2023
È prevista un’indennità sostitutiva del premio di risultato, con importi differenziati per livello di inquadramento, da riconoscere nelle aziende che non abbiano applicato la contrattazione di secondo livello nei tre anni precedenti


Trattamento in caso di malattia o infortunio non professionali

art. 39 CCNL 26.1.2023

L’art. 39 viene riformulato mantenendo l’impianto tradizionale del periodo di comporto, ma introducendo una graduazione più articolata dei termini di conservazione del posto. In particolare:

  • per lavoratori con anzianità fino a 3 anni:
    • conservazione del posto per 6 mesi;
    • estensione a 8 mesi in caso di disabilità certificata;
  • per anzianità oltre 3 e fino a 6 anni:
    • conservazione per 9 mesi;
    • estensione a 12 mesi in caso di disabilità;
  • per anzianità oltre 6 anni:
    • conservazione per 12 mesi;
    • estensione a 16 mesi in caso di disabilità.

Formazione

art. 45 CCNL 26.1.2023
L’Accordo introduce una nuova disciplina sulla formazione, riconoscendo ai lavoratori a tempo indeterminato e non in prova un monte ore pro-capite di 12 ore nel periodo di vigenza del CCNL, finalizzato all’innovazione, alla competitività delle imprese e alla crescita professionale