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Il nuovo accordo per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica industria

L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanici Industria sottoscritto dalle sigle sindacali il 22 novembre 2025 contiene importanti novità da tenere presente nella gestione dei rapporti di lavoro dei lavoratori diretti e indiretti. Riporto di seguito una sintesi egli argomenti di maggiore rilevanza.

Contratti a tempo determinato

Vengono introdotte le causali specifiche, come previsto dall’ultima formulazione dell’art. 15 del D.Lgs. 81/2015, che consentono di stipulare, rinnovare o prorogare contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi (sempre fino a limite massimo di durata consentita di 24 mesi) individuandole nei seguenti casi:

  • assunzione di lavoratori under 35 che (i) non abbiano un impiego retribuito da almeno 6 mesi e (ii) vivano soli o con persone a carico;
  • assunzione di lavoratori over 50;
  • assunzione di lavoratori che abbiano fruito della cassa integrazione straordinaria per almeno 6 mesi o risultino iscritti nelle liste di disoccupazione per un periodo analogo;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nei periodi interessati dallo svolgimento di mostre e di fiere, compresi tra 15 giorni precedenti e 15 giorni successivi all’evento;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nelle attività di coordinamento di progetti aventi durata predeterminata;
  • assunzione di lavoratori da impiegare nell’esecuzione di specifiche commesse, ordini o incarichi, la cui realizzazione presenti un carattere temporaneo, ivi compresi i casi in cui, a causa di ritardi imputabili al committente o a fattori esterni, la durata dell’attività richiesta si prolunghi oltre i tempi inizialmente previsti, determinando un fabbisogno di personale aggiuntivo limitato al completamento della commessa anche mediante scorrimento interno.

A decorrere dal 1° gennaio 2027, l’utilizzo delle predette causali è subordinato alla stabilizzazione a tempo indeterminato presso la medesima azienda di contratti a termine in misura pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo determinato cessati nell’anno civile precedente in forza per i casi di cui sopra restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa.

Somministrazione a tempo indeterminato

L’ipotesi di accordo prevede la stabilizzazione dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato stabilendo che, fermi restando i limiti di legge in materia di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, a partire dal 1 gennaio 2026 i lavoratori che abbiano svolto la propria prestazione presso la stessa azienda, con mansioni di pari livello e categoria legale, in missione nell’ambito di contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato per una durata complessiva superiore ai 48 mesi, anche non consecutivi, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato alle dipendenze dell’impresa utilizzatrice.
La clausola prevede anche un meccanismo di neutralizzazione in base al quale ai fini del computo della predetta durata non verranno presi in considerazione periodi di missione svolti fino al 30 giugno 2025.

Periodo di comporto per malattia dei lavoratori con disabilità

Viene introdotto un periodo di comporto specifico per i lavoratori con disabilità in base al quale a decorrere dal 1° gennaio 2026, per lavoratori con disabilità certificata risultante documentazione consegnata al datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n.62/2024, L. 104/1992 e L. 68/1999 al momento del superamento del periodo di comporto, sia esso breve o prolungato, saranno riconosciuti:

  • ulteriori 30 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio fino a 3 anni;
  • ulteriori 45 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 3 anni e fino a 6 anni;
  • ulteriori 60 giorni di conservazione del posto per i lavoratori con anzianità di servizio superiore a 6 anni.

In relazione ai predetti periodi l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati un’integrazione economica, fino al raggiungimento dell’80% della retribuzione che avrebbe percepito se avesse normalmente lavorato.

Le parti sociali hanno quindi ritenuto di voler tradurre in chiave contrattuale collettiva le previsioni del D.lgs. 62/2024 e l’attuale orientamento giurisprudenziale in tema di “ragionevoli accomodamenti” in relazione all’ipotesi di malattia dei lavoratori con disabilità.