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Nuove misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

È stato pubblicato in GU n. 254 del 31 ottobre 2025, il DL 31 ottobre 2025 n. 159 “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” che, nell’intento di incrementare la prevenzione della salute e sicurezza sul lavoro, interviene su varie norme in tema di sorveglianza sanitaria, formazione, DPI, lavoro in appalto, patente a crediti, studenti in PCTO e vigilanza.

Il Decreto è entrato in vigore il 31 ottobre 2025.

Di seguito una sintesi del provvedimento con le principali misure di interesse per il lavoro e la salute e sicurezza.

Art. 1Bonus contributi assicurativi INAIL

Dal 1° gennaio 2026 l’INAIL è autorizzato a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi. Con la medesima decorrenza, l’INAIL è autorizzato a effettuare la revisione dei contributi in agricoltura. Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi 2 anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Attuazione: entro 60 giorni, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dell’agricoltura.

Art. 2 – Incentivazione della Rete del lavoro agricolo di qualità

A decorrere dal 1° gennaio 2026, l’INAIL destinerà risorse economiche alle imprese agricole iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità che hanno adottato misure di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attuazione:

  • entro 60 giorni, su proposta dell’INAIL, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Art. 3 – Appalti e cantieri

Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (da individuare con decreto del Ministro del lavoro) sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dagli artt. 18 e 26 TUS, dotata di un codice univoco anticontraffazione. La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa). Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata.

Attuazione:

  • entro 60 giorni il Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, individua gli ambiti a rischio elevato oggetto della previsione.
  • Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative, sono individuate le modalità di attuazione dell’obbligo di identificazione tramite tessera di riconoscimento, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

Si aggiorna la patente a crediti: decurtazioni immediate per lavoro nero, sanzione raddoppiata per assenza di patente e soppressione di vecchie voci; le nuove regole valgono per illeciti dal 1/1/2026.

Art. 4 – Incremento dell’organico ispettivo e di verifica

Si prevede l’incremento dell’organico ispettivo dell’INL mediante assunzione di 300 ispettori nel periodo 2026-2028 e dell’organico dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro (da 710 a 810 unità).

Art. 5 – Interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Viene modificato il D.Lgs. 81/2008 (TUS) sui seguenti temi.

Dotazione economica annuale per la formazione sulla salute e sicurezza. A decorrere dall’anno 2026, l’INAIL, previo accordo con il Ministero del lavoro, trasferirà annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione un importo non inferiore a € 35.000.000 destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei RLS, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. 

Promozione della formazione sulla salute e sicurezza.

  • Al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l’INAIL promuove interventi di formazione in materia prevenzionale, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, attraverso l’impiego dei Fondi interprofessionali.
  • L’INAIL promuove campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Interventi di sostegno per DPI innovativi. L’INAIL è altresì autorizzato a promuovere interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di DPI caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

Prevenzione delle molestie. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del TUS ricomprendono ora anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori.

Registrazione della formazione. Si prevede ora che le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi in materia di salute e sicurezza.

Accertamento della tossico-alcol dipendenza. Entro il 31 dicembre 2026, mediante Accordo Stato-Regioni dovranno essere rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza cui verrà data attuazione tramite decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi 60 giorni.

Obblighi del DdL sui DPI. Viene riformulato l’art. 77, comma 4, la lettera a) TUS prevedendo che il DdL mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

Scale verticali. L’art. 113, comma 2 TUS viene sostituito come segue: “Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri”.

Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto. L’art. 115 TUS è sostituito come segue:

“1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare priorità rispetto ai sistemi di protezione individuale, come previsto all’articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria, sono: a) parapetti; b) reti di sicurezza.

2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al comma 1, è necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico quali:

  • a) sistemi di trattenuta;
  • b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
  • c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
  • d) sistemi di arresto caduta.

3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale è prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del medesimo comma 2.

4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.

5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare quanto previsto all’articolo 111, comma 4, e all’articolo 116.”

Art. 6 – Accreditamento regionale sulla formazione

Si prevede che, entro 90 giorni ,mediante Accordo Stato-Regioni, siano individuati, al fine di innalzare il livello della qualità dell’offerta formativa, i criteri e i requisiti di accreditamento presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei soggetti che erogano la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali criteri e requisiti devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 7 – estensione copertura INAIL per gli studenti in PCTO

Viene fornita l’interpretazione autentica dell’art. 18 del DL 48/2023 in base alla quale la tutela ivi prevista si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi di formazione scuola-lavoro e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente.

Si prevede che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.

Art. 8 – Borse di studio per superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali

Viene previsto il riconoscimento di borse di studio da parte dell’INAIL ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali condizionato al rendimento scolastico.

Art. 10 – Modelli Organizzativi con efficacia esimente

Viene modificato l’art. 30 TUS mediante l’aggiornamento del riferimento agli standard tecnici (sostituzione del British Standard OHSAS 18001:2007 con la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024.

Viene altresì previsto che il Ministero del lavoro promuova la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche indicate nel TUS, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro, dell’INAIL e dell’UNI.

Art. 13 – Domicilio digitale

È obbligatorio il domicilio digitale personale dell’amministratore unico/AD distinto da quello dell’impresa da comunicare entro il 31 dicembre 2025. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale la Camera di Commercio può sospendere gli adempimenti richiesti fino ad avvenuta comunicazione.

Art. 14 – Implementazione del SIISL

Dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze dovranno pubblicare la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Ai fini del riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la medesima decorrenza, le comunicazioni obbligatorie potranno essere effettuate tramite il sistema SIISL.

Il SIISL esporrà gli esiti della verifica dei dati autocertificati dall’utente iscritto e li rende disponibili al datore di lavoro che lo assume, anche al fine di rafforzare le garanzie di affidabilità e sicurezza nella gestione del rapporto di lavoro.

Anche le Agenzie per il Lavoro saranno tenute alla pubblicazione sul SIISL di tutte le posizioni di lavoro che gestiscono e, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, potranno accedere alla piattaforma SIISL per individuare i candidati idonei rispetto alle posizioni lavorative pubblicate.

Attuazione:

  • entro 60 giorni, con decreto del Ministro del lavoro, sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative e la Conferenza Stato-Regioni.

Anche i lavoratori stranieri in Italia di cui all’art. 23 D.Lgs. 286/1998 verranno iscritti sul SIISL.

Attuazione:

  • entro 30 giorni, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell’interno e il Ministro degli affari esteri.

Art. 15 – Tracciamento Near Miss

Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, il Ministero del lavoro, d’intesa con l’INAIL, sentite le parti sociali, adotta, entro 6 mesi, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di 15 dipendenti.

Attuazione:

  • decreto del Ministro del lavoro per l’individuazione delle modalità attraverso le quali le imprese comunicheranno i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

Art. 17 – Sorveglianza sanitaria

Il Decreto modifica l’art. 20 TUS introducendo la specificazione secondo cui i controlli sanitari dei lavoratori predisposti dal medico competente devono essere computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva.

  • modifica l’art. 25 TUS estendendo i compiti del Medico Competente prevedendo che fornisca informazioni ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening oncologici previsti dai livelli essenziali di assistenza, informando le lavoratrici e i lavoratori sulla loro finalità e utilità, anche con il supporto di campagne informative a tale scopo promosse dal Ministero della salute.
  • modifica l’art. 41 TUS estendendo la sorveglianza sanitaria a una nuova ipotesi di visita medica mirata, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive.
  • aggiunge all’art. 51 TUS una previsione per cui, ai fini del potenziamento multidisciplinare della medicina del territorio, gli organismi paritetici delle imprese fino a 10 lavoratori e dei lavoratori aderenti al sistema della bilateralità, possono adottare iniziative finalizzate a favorire l’assolvimento degli obblighi in materia di sorveglianza sanitaria convenzioni con le aziende sanitarie locali ovvero mediante convenzioni con medici competenti.

Il Decreto prevede anche che, nell’ambito della contrattazione collettiva possono essere introdotte misure idonee a sostenere iniziative di promozione della salute nei luoghi di lavoro e a garantire ai lavoratori la fruizione di permessi retribuiti per effettuare, durante l’orario di lavoro, gli screening oncologici inclusi nei programmi di prevenzione del Servizio sanitario nazionale.

Art. 18 – Organizzazioni di volontariato della protezione civile

Viene creato uno schema normativo e definitorio sulla salute e sicurezza dedicato al volontariato di Protezione Civile (CRI, CNSAS, VVF volontari).

Art. 19 – contratti di assunzione a termine per eventi di dissesto idrogeologico

In relazione al personale assunto con contratto a termine nell’ambito degli eventi concernenti il dissesto idrogeologico (art. 1, c. 701, Legge 178/2020), viene eliminato il termine del 31/10/2025 e i contratti sono prorogabili fino a 3 anni complessivi, con facoltà di sostituzione in caso di cessazione. Sono previste anche stabilizzazioni tramite concorsi riservati per chi ha 15 mesi continuativi o 36 mesi anche non continuativi entro il 31/12/2028, con obbligo di permanenza di 5 anni nei servizi regionali di protezione civile.