Il modello multi-datoriale e le conferme del Tribunale di Milano
La sentenza del Tribunale di Milano n. 2241 del 21 agosto 2025, che ha definito in primo grado le responsabilità penali – individuali e societarie – per il deragliamento ferroviario di Pioltello del 25 gennaio 2018, rappresenta un’importante decisione di riferimento in tema di disegno e strutturazione dell’organizzazione della sicurezza aziendale, d’individuazione del Datore di Lavoro perfezionistico, di adozioni di poteri e deleghe gestorie e di attuazione del relativo modello organizzativo (con tutte le conseguenze sul piano delle responsabilità individuali, dell’efficacia esimente per l’ente ex art. 30 TUS e degli adeguati assetti art. 2086 c.c.).
Limitando la disanima al solo piano organizzativo – di disegno e attuazione del modello di sicurezza in coerenza con la realtà dell’organizzazione – la sentenza conferma la validità (e necessità) del modello multi-datoriale nelle organizzazioni complesse.
Il modello tradizionale di organizzazione della sicurezza che, a livello apicale, individua il Datore di Lavoro prevenzionistico nel o all’interno del CdA, tutt’al più completato con un sistema di deleghe ex art. 16 TUS, rischia, infatti, di essere ritenuto insufficiente nelle organizzazioni complesse dotate di una struttura organizzativa del lavoro territoriale e/o tecnica articolata che presentano rischi per la sicurezza medi o elevati. Ciò alla luce della posizione di garanzia originaria e autonomamente prevista (Cass. pen. 1502/2010) del Datore di Lavoro e del principio di effettività di cui all’art. 299 TUS secondo cui è Datore di Lavoro anche colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti alla sua posizione.
Tale configurazione giuridica è la più importante chiave di lettura e di disegno per l’analisi e la dotazione dell’organizzazione della sicurezza in azienda in coerenza con la realtà organizzativa e con le deleghe gestorie adottate (non solo in relazione al Datore di Lavoro, ma anche per quel che concerne l’individuazione di tutti i soggetti che rivestono posizioni di garanzia quali i dirigenti e i preposti) in una visione evolutiva (da impostare adottando il ciclo di Deming). Si tratta della principale norma interpretativa – necessariamente elastica in quanto l’organizzazione aziendale evolve e muta per definizione – che può portare all’accertamento di una diversa situazione di fatto e d’individuazione del Datore di Lavoro (e dei dirigenti e dei preposti) e di configurazione del modello organizzativo della sicurezza aziendale con ogni conseguenza in termini di responsabilità penale, amministrativa e civile (dei singoli e della società).
Sulla base di tali argomenti, la giurisprudenza penale aveva già avuto modo di affermare che Il direttore generale, così come il direttore dello stabilimento di una società per azioni, è destinatario iure proprio, al pari del datore di lavoro, dei precetti antinfortunistici, indipendentemente dal conferimento di una delega di funzioni, in quanto, in virtù della posizione apicale ricoperta, assume una posizione di garanzia in materia antinfortunistica a tutela della incolumità della salute dei lavoratori dipendenti in relazione all’ambito dell’organizzazione a cui è preposto (Cass. pen. 9454/2025).
L’analisi del Tribunale di Milano si articola attraverso l’esame dell’assetto organizzativo di sicurezza adottato da RFI sotto il profilo formale, sostanziale e di controllo, che ho riassunto nei grafici seguenti.


Sulla base del percorso logico-giuridico sopra riassunto, la sentenza del Tribunale di Milano, pur concludendo con la responsabilità personale di uno dei soggetti appartenenti all’organigramma della sicurezza, ha ritenuto il modello organizzativo di RFI adeguato e bilanciato, mentre l’evento, causato da omissioni puntuali a livello operativo periferico e non da difetti sistemici o scelte gestionali errate della direzione centrale, non attribuibile ad incoerenza dell’organizzazione, ma a responsabilità individuale.