Trasferte, trasfertismo e base imponibile contributiva: la Cassazione conferma l’alternatività dei regimi di cui all’art. 51 TUIR
La Corte di Cassazione conferma il proprio orientamento circa l’alternatività dei regimi fiscali e contributivi previsti dall’art. 51 TUIR in relazione ai compensi dei lavoratori trasfertisti.
Massima di Cass. Civ. sez. lav., 28 agosto 2025, n. 24148
In materia di contribuzione previdenziale sui compensi dei lavoratori trasfertisti, i regimi fiscali previsti dall’art. 51, comma 5, e dall’art. 51, comma 6, del TUIR sono alternativi e disciplinano due distinte fattispecie con le relative conseguenze sull’imponibilità contributiva. Operando l’agevolazione dell’imponibilità al 50% delle indennità e maggiorazioni di trasferta prevista dal dall’art. 51, comma 6, del TUIR, le spese riferite alla trasferta e ai rimborsi chilometrici devono essere integralmente comprese nella base di calcolo contributiva. La circostanza che le spese di vitto, alloggio e trasporto siano sostenute direttamente dal datore di lavoro anziché rimborsate al lavoratore non modifica l’inquadramento contributivo, rimanendo tali erogazioni soggette al regime fiscale e contributivo proprio dei trasfertisti abituali.
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