Illegittimità dell’anticipazione mensile del TFR senza causale e conseguenze sul piano contributivo

La Corte di Cassazione si è pronunciata in merito alla legittimità dell’anticipazione mensile del TFR erogata ai lavoratori senza specifica causale, chiarendo i limiti normativi previsti dall’art. 2120 c.c. e le conseguenze sul piano contributivo derivanti da pratiche difformi.
Massima di Cass., sez. lav., sent. 20 maggio 2025, n. 13525
È da escludere che le condizioni di maggior favore che il patto individuale del contratto di lavoro può introdurre al regime legale di anticipazione del TFR, ai sensi dell’art. 2120, ult. co., c.c., possano concretarsi in una anticipazione mensile del TFR non sostenuta da alcuna specifica causale.
Sulla questione è intervenuto recentemente anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ha ritenuto come la pattuizione collettiva o individuale in deroga alla regola generale, possa avere ad oggetto un’anticipazione dell’accantonamento maturato al momento della pattuizione (escludendo quindi le quote non ancora maturate) e non un mero trasferimento automatico del rateo mensile in busta paga, che costituirebbe una mera integrazione retributiva rilevante ai fini contributivi (nota 3 aprile 2025 n. 616).
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