
Le parti sociali hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo dell’AEC per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio. Di seguito le principali novità.
Decorrenza e durata
L’Aec decorre dal 1° luglio 2025 ed ha scadenza prevista per il 30 giugno 2029.
Sfera di applicazione (art. 1)
È agente di commercio il soggetto incaricato stabilmente da una o più ditte, ai sensi dell’art. 1742 e ss. cc. di promuovere la conclusione di contratti in una determinata zona. Rientra nella definizione di promozione la conclusione di contratti in termini di attività orientate alla vendita di beni o servizi anche tramite il canale di commercio elettronico aziendale ai sensi di quanto previsto dall’art. 1748, co. 1, c.c..
Base di calcolo (art. 1bis)
Tutte le somme corrisposte dalla casa mandante, in aggiunta alle provvigioni, esclusivamente a titolo di o concorso spese forfettari, premi per il risultato, coordinamento degli agenti o incasso, ancorché ontrattualizzati separatamente, oltre a quanto eventualmente pattuito nella contrattazione individuale, sono computabili come previsto nell’ambito dei singoli istituti contrattuali.
Tempo determinato (art. 2)
Una volta raggiunta la data di cessazione di un contratto a tempo determinato, questo può essere rinnovato o prorogato con il consenso dell’agente o rappresentante in forma scritta e per massimo 2 volte consecutive; in assenza di proroga scritta, il rapporto si considera trasformato a tempo indeterminato.
In caso di rinnovo di rapporti a termine aventi lo stesso contenuto di attività (zona, prodotti e clienti) la casa mandante può stabilire un periodo di prova solo nel primo rapporto.
Il contratto di agenzia a tempo determinato che continui ad essere eseguito tacitamente dalle parti successivamente alla scadenza del termine si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Tutte le indennità di fine rapporto dovranno essere calcolate sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell’art. 1 bis nel corso della complessiva durata dei rapporto.
Variazioni (art. 3)
Viene riformulata la disciplina sulle modifiche unilaterali da parte della mandante, riguardanti zona, prodotti, clientela e provvigioni. Le variazioni di zona (territorio, clientela, prodotti) e della misura delle provvigioni possono essere di:
- lieve entità, quando comportano modifiche in peius per l’agente che incidono dallo 0 al 5% del valore delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero. Tali variazioni potranno essere realizzate previa comunicazione scritta sia per i pluri che per i monomandatari.
- media entità, (quando comportano modifiche in peius per l’agente che incidono tra il 5 ed il 15%) e sensibile entità, quando comportano modifiche in peius per l’agente che incidono in modo superiore al 15% del valore delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell’agente nell’anno civile precedente la variazione, ovvero nei 12 mesi antecedenti la variazione, qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero.
Qualora l’agente, sia plurimandatario che monomandatario, comunichi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della variazione di non accettare le variazioni di media e di sensibile entità, la comunicazione del preponente costituirà preavviso per la cessazione del rapporto di agenzia o rappresentanza, ad iniziativa della casa mandante. L’agente monomandatario ha anche la ulteriore possibilità di accettare la variazione continuando ad operare in regime di plurimandato.
In luogo del preavviso lavorato è dovuta all’agente un’indennità sostitutiva calcolata sulla base della media delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari di competenza dell’agente nell’anno civile precedente (ovvero nei 12 mesi precedenti la variazione qualora l’anno precedente non sia stato lavorato per intero) sui clienti e/o zona e/o prodotti e/o misura delle provvigioni e delle altre somme corrisposte a titolo di premi, coordinamento degli agenti o incasso e a titolo di rimborso o concorso spese esclusivamente forfettari che sono stati oggetto della riduzione. Tale indennità sostitutiva sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi di mancato preavviso. Il proseguimento del rapporto dopo la variazione non incide sul diritto dell’agente di percepire l’eventuale indennità sostitutiva.
L’insieme delle variazioni di lieve entità e media entità apportate in un periodo di 24 mesi antecedenti l’ultima variazione, sarà da considerarsi come una unica variazione ai fini della possibilità di intendere il rapporto cessato ad iniziativa della casa mandante.
Per le variazioni di media e di sensibile entità la mandante è obbligata ad inserire nella comunicazione scritta di variazione che intende adottare, l’entità economica della modifica.
Provvigioni (art. 5)
Per le trattative concluse nell’arco di 6 mesi dalla data di cessazione del rapporto (od eventualmente nell’arco del più lungo termine pattuito nel contratto individuale) fermo restando che la conclusione delle trattative stesse sia riconducibile all’attività prevalentemente svolta dall’agente prima dello scioglimento o della sospensione del contratto di agenzia, l’agente avrà diritto alle relative provvigioni, come sopra regolato. Decorso tale termine, la conclusione di ogni eventuale ordine, inserito o meno nella relazione dell’agente, non potrà più essere considerata conseguenza dell’attività da lui svolta e non sarà quindi riconosciuta alcuna provvigione. Sono fatti comunque salvi gli accordi fra le parti, che prevedano un termine temporale diverso o la ripartizione della provvigione fra gli agenti succedutisi nella zona ed intervenuti per la promozione e conclusione dell’affare. Nei contratti individuali di agenzia il termine di cui al primo paragrafo può essere aumentato su richiesta dell’agente, ma in nessun caso diminuito.
Liquidazione delle provvigioni (art. 7)
Il preponente deve fornire all’agente o rappresentante di commercio alla fine di ogni mese o trimestre le copie delle fatture inviate ai clienti o un riepilogo attraverso il quale sia possibile riscontrare le fatture ed i prodotti/servizi forniti alla clientela e l’aliquota provvigionale.
Qualora all’atto del conferimento del mandato sia stata pattuita la possibilità per l’agente di richiedere anticipi provvigionali, gli stessi potranno essere pagati nella misura del 70% della provvigione per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore non oltre 90 giorni, e nella misura del 35% per gli affari che prevedono l’esecuzione da parte del compratore oltre 90 giorni.
Patto di non concorrenza (art. 8)
La base di calcolo dell’indennità è costituita dalla media annua delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell’art. 1 bis, spettanti nei 5 anni antecedenti alla cessazione del rapporto, ovvero dalla media annua delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell’art. 1 bis, spettanti nel corso del rapporto, in caso lo stesso abbia avuto durata inferiore a 5 anni.
Sono da ritenersi esclusi gli accordi che prevedano il pagamento della indennità con anticipi erogati nel corso del rapporto, anche se in forma non provvigionale.
La natura del compenso del patto di non concorrenza è complementare per l’agente di commercio alla indennità prevista dall’art. 1751 c.c. e alle indennità di fine rapporto previste dall’AEC e non può essere in esse ricompresa.
Maternità e paternità (art. 10)
La facoltà per il padre agente di commercio di astenersi dallo svolgimento dell’attività per un massimo di 20 giorni entro 5 mesi dalla nascita o adozione/affido del figlio/a non rileva ai fini della possibilità per la casa mandante di procedere alla risoluzione del rapporto. In tale periodo il rapporto resterà sospeso ad ogni effetto.
Preavviso (art. 11)
In caso di recesso ad iniziativa della casa preponente si osservano i seguenti termini di preavviso:

In caso di risoluzione del rapporto da parte dell’agente, lo stesso dovrà darne comunicazione scritta e il preavviso sarà pari a 5 mesi, per agenti operanti in forma di monomandatario ed a 3 mesi per agenti operanti in forma di plurimandatario, indipendentemente dalla durata complessiva del rapporto.
Ai fini del computo della misura del preavviso dovuto, si farà riferimento alla durata complessiva del rapporto intendendosi il periodo intercorso dalla stipula dello stesso sino al momento di ricevimento della comunicazione di recesso.
Ove la parte recedente, in qualsiasi momento, intenda porre fine, con effetto immediato al rapporto, essa dovrà corrispondere all’altra parte, in sostituzione del preavviso, una somma a titolo di risarcimento pari a tanti dodicesimi delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell’art. 1 bis, di competenza dell’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre) precedente quanti sono i mesi di preavviso dovuti.
Ove più favorevole per l’agente, la media retributiva per la determinazione dell’indennità sostitutiva di preavviso, sarà calcolata sui 12 mesi immediatamente precedenti la comunicazione di recesso.
Qualora il rapporto abbia avuto una durata inferiore ai dodici mesi, il detto computo si effettuerà in base alla media mensile delle provvigioni e delle altre somme corrisposte ai sensi dell’art. 1 bis, liquidate durante il rapporto stesso.
L’indennità sostitutiva del preavviso va computata sulle provvigioni e sulle altre somme corrisposte ai sensi dell’art. 1 bis.
Indennità di fine rapporto (art. 13)
Dal 1° gennaio 2026, l’indennità in caso di scioglimento del contratto è stabilita come segue:
Agenti senza esclusiva
- 1% dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate, integrata dal 3% fino al limite di € 12.000,00 di provvigioni liquidate per ciascun anno;
- 1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra i € 12.000,00 e i € 18.000,00;
Agenti con esclusiva
- 1% dell’intero ammontare delle provvigioni liquidate, integrata dal 3% fino al limite di € 24.000,00 di provvigioni liquidate per ciascun anno;
- 1% per la parte di provvigioni liquidate per ciascun anno tra i € 24.000,00 e i € 36.000,00;
Incremento del fatturato (art. 14)
Per la determinazione percentuale dell’incremento si porranno a confronto i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori del volume del fatturato, inteso come volume delle vendite effettuate dalla casa mandante nella zona o per la clientela affidata all’agente, al termine del rapporto (valore finale).
In alternativa, in accordo tra le parti o in mancanza dei dati del fatturato richiesti, per la determinazione percentuale dell’incremento si porranno a confronto i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all’agente, all’inizio del rapporto (valore iniziale), con i valori delle provvigioni di competenza sugli ordini effettuati nella zona o per la clientela affidata all’agente, al termine del rapporto (valore finale).
Il raffronto tra dati iniziali e dati finali va effettuato in termini omogenei. Pertanto, in caso di variazioni in aumento o in diminuzione intervenute nel corso del rapporto e riguardanti il territorio, e/o la clientela, e/o i prodotti, e/o le provvigioni, gli effetti di dette variazioni vanno neutralizzati/considerati, non potendo comportare né oneri né vantaggi per nessuna delle parti, ai fini specifici qui contemplati.
I valori iniziali e i valori finali verranno individuati con le seguenti modalità:
Durata del rapporto | Valore iniziale | Valore finale |
Per il primo anno di durata del rapporto | Media del fatturato di competenza dei primi 3 mesi | Media del fatturato di competenza degli ultimi 3 mesi |
Per il secondo anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi [ | Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi [ |
Per il terzo anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi [ | Media annua del volumi del fatturato di competenza degli ultimi [ |
Per il quarto anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi 12 mesi | Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi 12 mesi |
Dall’inizio del [quarto] quinto anno al compimento del sesto anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi [ | Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi [ |
Dall’inizio del settimo anno al compimento de nono anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi [ | Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi[ |
Dall’inizio del decimo al compimento del dodicesimo anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi [ | Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi [ |
Oltre il dodicesimo anno di durata del rapporto | Media annua del volume del fatturato di competenza dei primi [ | Media annua del volume del fatturato di competenza degli ultimi [ |
Contributo Enasarco (art. 16)
Il versamento della contribuzione su tutte le provvigioni corrisposte a carico delle ditte mandanti viene elevato dal 2% al 3%.