
Anche il Ministero del Lavoro (come già l’Ispettorato Nazionale del Lavoro cfr. il precedente approfondimento) ha fornito le proprie indicazioni sulle novità normative introdotte dalla legge 203/2024 con la propria circolare 6/2025 del 27 marzo 2025. Per quanto le circolari ministeriali non abbiano valore interpretativo vincolante sul piano delle fonti di diritto, ma costituiscono, in linea di principio, un atto interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l’azione degli organi amministrativi, privo di effetti esterni (Consiglio di Stato, sez. III, 26 ottobre 2016 n. 4478), le indicazioni contenute nella predetta circolare forniscono utili argomenti da tenere in considerazione quanto alle nuove disposizioni circa il lavoro stagionale.
I contratti a termine stipulati per attività stagionali sono soggetti a un regime derogatorio rispetto alle norme generali che disciplinano questa tipologia di rapporto di lavoro:
• non sono soggetti al limite complessivo di durata dei 24 mesi;
• sono esenti dall’obbligo di causale;
• non devono rispettare il termine di durata minima in caso di rinnovo (c.d. stop & go);
• sono esenti dai limiti quantitativi previsti dalla legge (20% dell’organico stabile) o dai contratti collettivi.
Ai fini dell’applicazione del sopra riassunto quadro agevolativo, è rilevante la definizione di “attività stagionali”.
L’articolo 21, secondo comma, del D.Lgs. 81/2015 definisce come tali quelle elencate dal dPR 1525/1963, nonché quelle individuate dai contratti collettivi (che, in alcuni casi, hanno avuto modo di ricomprendere tra tali attività i casi di intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno anche se non di carattere strettamente stagionale. Secondo però un orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 9243/2023) la definizione normativa in questione deve essere interpretata in modo restrittivo per cui i CCNL non avrebbero facoltà di individuazione di ipotesi di ricorso al lavoro stagionale diverse da quelle strettamente collegate alla stagione (escludendo quindi i casi di intensificazione ricorrenti dell’attività in determinati periodi dell’anno).
La legge 203/2024 ha cercato di chiarire la portata applicativa della definizione in questione con una norma di interpretazione autentica che prevede che rientrino nelle attività stagionali, “oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, le attività organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico produttive o collegate a cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro, ivi compresi quelli già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge“.
La circolare chiarisce che, quale norma di interpretazione autentica, la stessa retroagisce facendo salvi i CCNL stipulati prima della sua entrata in vigore, ma indica anche che la contrattazione collettiva che non potrà limitarsi a un richiamo formale della nuova disposizione, ma dovrà esplicitare concretamente le ipotesi di applicazione in modo da evitare possibili profili di contrasto con la direttiva 1999/70/Ce sul contratto a tempo determinato.