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Le misure per la parità retributiva di genere previste dalla Direttiva (UE) 2023/970


La direttiva (UE) 2023/970 del 10 maggio 2023 si propone di dare effettiva attuazione al principio della parità retributiva tra uomini e donne per uno stesso lavoro o lavoro di pari valore e per rafforzare l’applicazione del  principio di non discriminazione attraverso meccanismi per garantire la trasparenza sulle voci retributive. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 7 giugno 2026.

Ambito di applicazione

La Direttiva si applica (i) alle aziende ed organizzazioni del settore pubblico e privato e ai lavoratori e alle lavoratrici che hanno un contratto di lavoro o un rapporto di lavoro quale definito dal diritto, dai contratti collettivi e/o dalle prassi in vigore in ciascuno Stato membro; (ii) ai candidati e delle candidate in fase di selezione e assunzione.

Obblighi di trasparenza, informazione e comunicazione

La trasparenza retributiva è oggetto delle seguenti misure:

  • in fase assuntiva, i candidati e le candidate hanno il diritto di ricevere informazioni sulla retribuzione di ingresso, sull’inquadramento, i relativi criteri di assegnazione e di non rivelare il trattamento economico percepito presso l’attuale o precedenti datori di lavoro;
  • in corso di rapporto di lavoro, i datori di lavoro devono rendere facilmente accessibili, anche mediante pubblicazione su sito web, i criteri utilizzati per la determinazione della retribuzione, i livelli retributivi e i criteri di progressione che devono essere oggettivi e neutri sotto il profilo del genere;
  • in corso di rapporto di lavoro, i lavoratori e le lavoratrici hanno il diritto di richiedere e ricevere, non oltre 2 mesi dalla richiesta, informazioni sul loro livello retributivo individuale e sui livelli retributivi medi, ripartiti per sesso, delle categorie di lavoratori e lavoratrici che svolgono lo stesso lavoro o un lavoro di pari valore. La richiesta può essere inoltrata​ personalmente dal lavoratore o dalla lavoratrice, attraverso i rappresentanti sindacali dei lavoratori o tramite un organismo di parità;
  • non può essere inibito ai lavoratori e alle lavoratrici di divulgare le informazioni sul loro trattamento retributivo.

Le predette informazioni devono essere fornite in un formato accessibile anche alle persone con disabilità. ​

Obblighi informativi delle imprese di grandi dimensioni

Le imprese di grandi dimensioni (i.e. sopra i 100 dipendenti) hanno l’obbligo di fornire un rapporto annuale sul divario retributivo di genere della loro organizzazione all’organo individuato dallo Stato membro. ​Le medesime informazioni devono essere pubblicate e rese disponibili ai lavoratori e alle lavoratrici, ai rappresentanti sindacali dei lavoratori, all’Ispettorato del lavoro e all’organismo per la parità:

  • entro il 7 giugno 2027, dalle imprese che occupano almeno 150 lavoratori
  • entro il 7 giugno 2031, dalle imprese che occupano tra 100 e 149 lavoratori.

Soglia di tolleranza e strumenti di tutela

La soglia di tolleranza del divario retributivo per singole categorie viene fissato nella misura del 5%. Superato tale limite, il datore di lavoro deve motivare le differenze retributive sulla base di criteri oggettivi e neutri. In assenza, i datori di lavoro devono effettuare una valutazione congiunta delle retribuzioni con le organizzazioni sindacali al fine di individuare i rimedi necessari.

Per garantire una tutela effettiva contro le discriminazioni retributive, la Direttiva introduce i seguenti rimedi:

  • legittimazione attiva: possono agire in giudizio i lavoratori e le lavoratrici e le rappresentanze sindacali, le associazioni e gli organismi di parità;
  • onere probatorio: il datore di lavoro ha l’onere di provare l’insussistenza della violazione mentre il lavoratore o la lavoratrice possono agire deducendo elementi presuntivi;
  • risarcimento del danno: i lavoratori e le lavoratrici che abbiano subìto una discriminazione salariale hanno diritto al risarcimento integrale del danno (danno patrimoniale e non patrimoniale);
  • divieto di ritorsioni: tutela dei lavoratori e delle lavoratrici che agiscono per i loro diritti contro azioni ritorsive;
  • sanzioni efficaci: gli Stati membri dovranno adottare specifiche sanzioni che siano efficaci, proporzionate e con un «reale effetto deterrente» in caso di violazione delle regole sulla parità salariale.