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Contratti di prossimità: validità ed efficacia come riferimento di retribuzione adeguata secondo i canoni costituzionali di un salario minimo legale

Il contratto collettivo di prossimità stipulato con associazioni sindacali carenti del requisito della rappresentatività è privo dei requisiti previsti dall’art. 8 d.l. n. 138/2011, conv., con modif., in l. n. 148/2011, non ha efficacia erga omnes e non può validamente derogare ai trattamenti retributivi previsti dal CCNL (Trib. Napoli, 7 marzo 2024, n. 1751).

I contratti collettivi di prossimità, regolati dalla legge n. 148/2011, di conversione del d.l. n. 138/2011, in presenza di determinati requisiti, acquistano efficacia erga omnes, anche in relazione ad eventuali pattuizioni retributive derogatorie del CCNL. L’individuazione della retribuzione proporzionata e sufficiente secondo il canone costituzionale resta comunque prerogativa della valutazione giudiziale che può condurre a disapplicare anche un contratto collettivo di prossimità valido ed efficace ai sensi di legge.

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