Dimissioni per fatti concludenti: normativa e perplessità operative

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota 579/2025 disponibile a questo link, ha diffuso indicazioni operative relative all’art. 19 della Legge n. 203/2024, che modifica l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 introducendo il concetto di dimissioni per fatti concludenti.
Il nuovo meccanismo normativo
La norma prevede che, in caso di assenza ingiustificata superiore al termine stabilito dal contratto collettivo (o, in assenza, a 15 giorni), il rapporto di lavoro si consideri risolto per volontà del lavoratore. Per attivare questa procedura, il datore di lavoro deve:
- Notificare l’assenza all’Ispettorato territoriale competente, preferibilmente via PEC.
- Allegare alla comunicazione tutti i dati necessari per consentire le verifiche.
Effetti principali:
- La risoluzione non comporta il pagamento del ticket di licenziamento.
- Il datore può trattenere l’indennità sostitutiva del preavviso.
L’INPS, con messaggio 639/2025 disponibile a questo link, ha fornito le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens ed ha specificato che, per questa tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro, e che, in caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo dovuto per l’interruzione di un rapporto di lavoro, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
Punti di criticità e dubbi interpretativi
Nonostante l’obiettivo di semplificazione, la norma presenta alcune perplessità:
- Facoltatività del meccanismo: Non è chiaro se il datore di lavoro sia obbligato ad adottare la procedura o possa scegliere tra questa e il licenziamento disciplinare. Un’interpretazione potrebbe suggerire che il datore possa optare per l’una o l’altra soluzione, coerentemente con la ratio della norma di evitare licenziamenti “necessitati” (art. 19, Legge n. 203/2024).
- Ambito delle verifiche dell’Ispettorato: La nota INL n. 579/2025 estende le verifiche oltre il fatto storico dell’assenza, includendo le ragioni che potrebbero aver impedito al lavoratore di comunicare l’assenza. Questo potrebbe disincentivare i datori dall’utilizzo della procedura, temendo accertamenti sfavorevoli.
- Durata delle verifiche: Gli accertamenti devono essere conclusi entro 30 giorni dalla comunicazione, ma l’esito potrebbe rendere inefficace la risoluzione, esponendo il datore a un rischio di contenzioso prolungato.
Implicazioni pratiche
Per le aziende, la nuova norma rappresenta una soluzione economicamente vantaggiosa, evitando costi aggiuntivi come il ticket di licenziamento e il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso (se prevista). Tuttavia, i datori di lavoro devono bilanciare i benefici con i rischi connessi all’esito delle verifiche e all’eventuale contenzioso.
Fonti normative principali:
- Art. 19, Legge n. 203/2024
- Art. 26, D.Lgs. n. 151/2015
- Nota INL n. 579/2025